0 6 minuti 4 anni

Nell’ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro, la responsabilità del datore di lavoro è estremamente ed intrinsecamente legata a tutti i fattori rientranti nel processo produttivo, ivi compreso il fattore umano, con una portata che rasenta la responsabilità oggettiva.

Scopo di questo contributo, è chiarire i collegamenti tra responsabilita per infortunio sul lavoro e comportamento del Lavoratore e , quando, il comportamento del Lavoratore, può esonerare il Datore di lavoro da responsabilità per l’infortunio eventualmente occorsogli.

Il Lavoratore è, naturalmente, il primo beneficiario delle norme prevenzionistiche, e destinatario primario della tutela che le stesse predispongono, sebbene, come chiarito dalla giurisprudenza, egli stesso debba considerarsi a sua volta responsabile della sua sicurezza e di quella dei propri compagni di lavoro (Cass.23292/11).

Questa visione del lavoratore quale soggetto attivo della sicurezza sul lavoro, viene confermata dall’art. 20 del Dlgs81/2008 che, al comma 1, prevede tutta una serie di obblighi a carico del lavoratore  e più precisamente:

  1. a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  2. b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
  3. c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
  4. d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
  5. e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
  6. f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
  7. g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
  8. h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
  9. i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Obblighi, rafforzati dalla tutela penale prevista dal successivo art.59 delDlgs 81/2008 che stabilisce al comma 1 che i lavoratori sono puniti:


a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 219,20 a 657,60 euro per la violazione degli
articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e 43, comma 3, primo periodo;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 euro per la violazione dell’articolo 20 comma 3.

Nella prassi, è frequente che nel processo produttivo dell’infortunio, si inserisca causalmente proprio il comportamento del lavoratore che, con negligenza, imprudenza o imperizia, oppure violando una norma di sicurezza , da origine al proprio o altrui infortunio.

Tuttavia, anche in questi casi, è del tutto eccezionale che venga attribuita rilevanza al comportamento colposo del lavoratore ai fini di una eventuale esenzione da responsabilità del datore di lavoro, questo perché, come ribadito dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n.27183 del 30giugno 2015

“La circostanza del ricorso di un’eventuale imprudenza o negligenza del lavoratore infortunato nell’esercizio delle incombenze affidategli, non vale in ogni caso ad escludere la responsabilità del datore di lavoro, dovendo ritenersi ricompreso,entro l’ambito delle responsabilità di quest’ultimo,l’obbligo di prevenire anche l’ipotesi di una condotta imprudente o negligente del lavoratore…”.

Pertanto, il comportamento colposo del Lavoratore non esonera il Datore dalla responsabilità per l’infortunio occorsogli.

Nonostante ciò, come chiarisce la stessa giurisprudenza sopra citata :

“ il datore di lavoro, infatti, in quanto destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità quando il comportamento  del dipendente, rientrante nelle mansioni che gli sono proprie, sia assolutamente abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa di radicalmente ed ontologicamente diverso dalle ipotizzabili e,quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell’esecuzione del lavoro”.

Quindi, il datore va esente da responsabilità penale quando il comportamento del lavoratore risulti “abnorme”, restando da chiarire a questo punto cosa si intenda per comportamento abnorme.

Fermo restando che le sentenze che riconoscono l’abnormità del comportamento del lavoratore si contano sulla punta delle dita, secondo l’orientamento più consolidato è abnorme il comportamento:

  1. Che si pone al di fuori dell’area di rischio prevedibile (quindi comportamento non rientrante nelle mansioni del lavoratore);
  2. Oppure, che rientra nelle mansioni svolte, ma viene eseguito con modalità talmente eccezionali ed assurde da porre in essere una situazione di rischio imprevedibile dal datore di lavoro .

In conclusione, poiché il sistema normativo e giurisprudenziale sulla sicurezza sul lavoro, delinea sostanzialmente un modello di lavoratore, considerato in sè potenzialmente imprudente ed incapace di badare a sé stesso, l’esecuzione del dovere di vigilanza del datore di lavoro deve rasentare la pedanteria.

Avv. Fortunato Capellupo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *