
LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
Come noto, dal 14 dicembre 2024, sono entrate in vigore le modifiche al codice della strada che, tra le altre cose, hanno aumentato le sanzioni per le ipotesi di guida in stato di ebbrezza.
Attraverso il seguente contributo si vuole fare una breve disamina delle conseguenze sostanziali e processuali a cui va incontro l’automobilista che si mette alla guida dopo aver assunto dell’alcol.
In primis, vediamo quali sono le soglie di punibilità previste dall’ art. 186, comma 2, Codice della Strada con le relative sanzioni:
Ipotesi base
a) Tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l)
Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 543 a € 2.170, .
Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) Tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
Reato contravvenzionale punito con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi.
Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) Tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
Reato contravvenzionale punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno.
Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.
Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.
La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio.
Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter.
A queste ipotesi base si affiancano le seguenti aggravanti:
Aver causato un incidente stradale (art.186 CdS c.2bis)
Sanzioni raddoppiate e fermo del veicolo sino a 180 gg, salvo appartenga ad altri.
Orario notturno
Se il reato avviene dopo le 22 e prima delle 7, l’ammenda è aumentata da un terzo alla metà.
Sinistro stradale
Le sanzioni sono raddoppiate.
Essere neopatentati, aver meno di 21 anni o esercitare professionalmente l’attività di trasporto di persone o cose (art.186bis CdS)
Questi soggetti non possono mettersi alla guida dopo aver assunto alcol, e se viene riscontrato un tasso alcolemico rientrante nelle fasce di cui al c.2. dell’art. 186 CdS, le sanzioni sono raddoppiate.
I PUNTI DELLA PATENTE
Tutte le violazioni, indipendentemente dal tasso alcolemico, comportano la decurtazione di 10 punti dalla patente. Inoltre, nel caso in cui si abbia un tasso alcolemico nel sangue superiore a 0,80 g/L e si venga sanzionati, la propria patente verrà segnalata con la dicitura “limite dell’uso”, il che significa zero alcol alla guida nonché l’installazione dell’alcolock (allo stato non operativo in attesa delle osservazioni da parte dell’UE).
Inoltre, La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio.
RIFIUTO ALL’ESPLETAMENTO DELL’ALCOL TEST
Qualora le forze dell’ordine preposte fermino un conducente al fine di sottoporlo ad una rilevazione del tasso alcolemico, il primo pensiero che spesso corre nella mente del fermato è “Posso rifiutare di sottopormi all’alcoltest?”.
Ebbene,il rifiuto a sottoporsi all’alcoltest costituisce reato ai sensi dell’art. 186 CdS, ma bisogna distinguere due ipotesi.
1^ ipotesi, controllo in assenza di incidenti.
In questo caso è facoltà del soggetto fermato quella di porre il proprio rifiuto all’espletamento dell’alcoltest. Tuttavia, in questo caso saranno applicate al conducente le pene di cui al comma 2, lettera c), ovvero ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.
Diverso il caso in cui la pattuglia non disponendo di un etilometro, invita il conducente a recarsi in una struttura ospedaliera, in tal caso il rifiuto non costituisce reato.
2^ipotesi accertamento in presenza di incidenti stradali che coinvolgano terzi
Qualora siano ravvisabili le ipotesi del reato di lesioni stradali o omicidio stradale, anche in presenza del rifiuto del conducente, si può procedere coattivamente al prelievo ematico (ovviamente col rispetto della procedura prevista) al fine di stabilire se il soggetto fosse in stato di alterazione da alcol o sostanze stupefacenti.
IL RITIRO DELLA PATENTE
Quando viene accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro, si procede al ritiro immediato della patente di guida in base all’articolo 186 del Codice della Strada.
La patente verrà trasmessa al Prefetto che ne disporrà la sospensione in via cautelare per un certo periodo di tempo.
Se viene contestato il reato ex art. 186 Codice della Strada, in caso di condanna, verrà disposta la sospensione definitiva della patente o la revoca nei casi più gravi.
Sospensione cautelare
La Prefettura dispone la sospensione della patente di guida sulla base del verbale o del rapporto trasmesso dall’organo di polizia che ha rilevato una violazione del Codice della Strada.
La durata della sospensione dipende dalla gravità dell’infrazione e dai parametri minimi e massimi previsti dal Codice della Strada, fino ad un massimo di due anni per ogni singola violazione. Il provvedimento viene notificato all’interessato attraverso l’organo di polizia competente o inviato direttamente all’indirizzo di residenza.
Insieme alla sospensione della patente, l’ordinanza prevede che sia accertata l’idoneità alla guida dell’interessato tramite visita nella Commissione medica locale patenti.
Trascorso il periodo di sospensione della patente ed ottenuta l’idoneità dalla Commissione medica locale, si può riottenere la patente, In caso contrario, la stessa rimane sospesa fino all’esibizione della certificazione medica.
Entro 30 giorni dalla notifica, contro il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione (art. 205 C.d.S.).
L’impugnazione della sospensione provvisoria è opportuna se vi è ragionevole possibilità di essere assolti in sede penale (nel qual caso la sospensione cautelare della patente sarebbe un’ingiusta misura), oppure se si rischia di scontare in via cautelare una sospensione della patente superiore a quella che il Giudice penale potrebbe determinare in via definitiva (laddove ad esempio si vogliano svolgere i lavori di pubblica utilità dimezzando così il periodo di sospensione della patente).
Permesso a ore
I lavoratori a cui risulta impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri e le persone con disabilità o che danno assistenza a una persona con disabilità, possono richiedere con apposita istanza alla Prefettura entro 5 giorni dal ritiro della patente di guida , e prima che sia emessa l’ordinanza di sospensione della patente dalla Prefettura, un permesso di 3 ore giornaliere , articolabili in più fasce orarie.
Le ore richieste non sono sottratte al periodo di sospensione ma vengono recuperate con un allungamento del periodo che viene aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle ore complessive richieste.
Sospensione a seguito di condanna
In caso di condanna in sede penale, il giudice stabilirà la durata definitiva della sospensione, nei limiti indicati dall’articolo 186 del Codice della Strada, sopra descritti.
SEQUESTRO DEL VEICOLO
In caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l viene disposto il sequestro del veicolo, salvo la proprietà non sia di terzi.
Con la sentenza di condanna, ma anche con il decreto penale di condanna(anche se permangono dubbi interpretativi in tal senso), viene disposta la confisca del veicolo sequestrato.
Quando non è possibile affidare il veicolo al proprietario, al conducente oppure ad altro soggetto obbligato in solido, per carenza dei requisiti soggettivi oppure per rifiuto ad assumerne la custodia, il veicolo è affidato ad un custode autorizzato.
Il proprietario o un suo delegato, entro 10 giorni dalla notifica del verbale di sequestro e dell’avviso, deve assumere la custodia del veicolo, pena l’immediato trasferimento in proprietà al custode acquirente anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento.
Pertanto è fondamentale fare istanza per cambio di custodia in questura, altrimenti, qualora si creassero le condizioni per il dissequestro del veicolo, toccherà pagare una cifra molto alta per le spese di custodia, spesso superiore al valore del veicolo!
IL REATO DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
Quando il tasso alcolemico rilevato è superiore a 0,8 g/l si rientra nella rilevanza penale della guida in stato di ebbrezza.
Ai fini della tutela difensiva approntabile, in questa fase si aprono diverse opzioni, che di seguito brevemente analizzeremo.
IL DECRETO PENALE DI CONDANNA E L’EVENTUALE OPPOSIZIONE
Il primo step è rappresentato, di norma, dalla notifica del decreto penale di condanna, anche se , teoricamente, si potrebbero richiedere i lavori di pubblica utilità anche prima del decreto penale ed anticipare così la propria tutela, ma è un’ipotesi attualmente poco praticabile per ragioni spesso burocratiche.
Il decreto penale di condanna prevede soltanto una sanzione pecuniaria e non detentiva ( in conversione dell’arresto), oltre alle pene accessorie quali ad esempio la sospensione o la revoca della patente.
Prevede uno sconto di pena fino alla metà del minimo edittale e la non menzione della condanna nel casellario giudiziale.
Tuttavia è una vera e propria condanna, che rileverà come precedente ai fini di una eventuale recidiva, comporterà la confisca del veicolo, ove precedentemente sequestrato, e soprattutto la pena pecuniaria in genere è di diverse migliaia di euro (la pena detentiva viene sempre convertita in pena pecuniaria in un rapporto di 1 giorno di detenzione per € 250,00).
In ragione di ciò, è opportuno valutare di proporre opposizione al decreto penale di condanna entro quindici giorni a far corso dalla data di notifica del provvedimento e chiedere, ad esempio, la messa alla prova, il rito abbreviato o lo svolgimento di lavori di pubblica utilità.
Lavori pubblica utilità
Tale istituto è previsto dal comma 9-bis dell’art. 186 del Codice della Strada, nell’ipotesi in cui non sia seguito un incidente stradale, e consiste nella possibilità di sostituire la pena pecuniaria e detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di un’attività lavorativa non retribuita in favore della collettività per un periodo corrispondente alle pene irrogabili, ai sensi e per l’effetto dell’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Più precisamente, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad ogni giorno di lavoro di pubblica utilità.
In caso di buon esito dello stesso, mediante il regolare e corretto espletamento del lavoro di pubblica utilità, si avranno i seguenti vantaggi:
• Il reato verrà dichiarato estinto e pertanto sarà come non commesso e non ve ne rimarrà traccia nella fedina penale.
• La pena pecuniaria e quella detentiva (convertita in pena pecuniaria) verranno sostituite con i lavori di pubblica utilità.
• La pena accessoria della sospensione della patente sarà ridotta della metà.
• L’eventuale confisca della vettura verrà revocata e si potrà rientrare in possesso della medesima.
Si precisa che tale istituto è utilizzabile soltanto una volta
La messa alla prova
Nell’ipotesi di guida in stato di ebbrezza penalmente rilevante con incidente stradale, non essendo prevista la possibilità di estinguere il reato con i già menzionati lavori di pubblica utilità, è prevista la facoltà di richiedere, comunque, la cosiddetta “messa alla prova”. Tale istituto ha anch’esso l’effetto dell’estinzione del reato, fatte salve le sanzioni amministrative accessorie, quali la sospensione e la revoca della patente.
Essa consiste nella prestazione di ore di lavori di utilità sociale, oltre al versamento di una somma al fondo “Vittime della Strada” a titolo di condotta riparatoria del reato commesso.
Da questa panoramica, necessariamente riassuntiva, emerge chiaramente che, almeno nelle ipotesi penali, la guida in stato di ebbrezza può avere conseguenze anche molto onerose sul piano pratico onde si rende necessario valutare attentamente una appropriata strategia difensiva, ricorrendo all’aiuto di un Avvocato.