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La violazione di domicilio è punita dall’art.614 c.p. che così recita:

“Chiunque s’introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacitadi chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s’introduce clandestinamente o con l’inganno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni .

Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l’espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.

La pena è da due a sei anni se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d’ufficio quando il fatto è commesso con violenza alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato o se il fatto è commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.”.

I problemi interpretativi relativi all’applicazione di questa norma vertono fondamentalmente su tre aspetti:

  1. Chi può lamentare la violazione di domicilio, c.d. “soggetto passivo” del reato;
  2. In quali luoghi può consumarsi tale reato;
  3. Quale condotta integra il reato.

CHI PUO’ LAMENTARE LA VIOLAZIONE DI DOMICILIO

Il diritto di “escludere” i terzi,  compete a chi attualmente e legittimamente  abita o dimora in un certo luogo, o chi lo rappresenta in caso di impedimento.

Ma non solo, anche chi abita o dimora in un luogo sulla base di una situazione di fatto riconosciuta dall’ordinamento ( possesso, detenzione per uso precario, ospitalità, convivenza familiare o di lavoro ecc.).

Casi particolari

Violazione di domicilio e occupazione abusiva

Come più volte chiarito dalla Giurisprudenza (Ex multis Cass. 45485/23) , l’ occupazione non coperta da valido titolo non esclude in capo all’occupante l’esercizio dello ius excludendi alios, quando le particolari modalità con cui si è svolto il rapporto con il titolare del diritto sull’immobile consentono di ritenere quel luogo come l’effettivo domicilio dell’occupante medesimo.

Esempio tipico si ha quando un condomino occupa uno spazio condominiale, usandolo come propria pertinenza.

IN QUALI LUOGHI SI CONFIGURA IL REATO

L’abitazione

E’ il luogo dove un soggetto ha il proprio effettivo domicilio

Luoghi di privata dimora

Si intendono come tali quei luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita

privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare,

compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017.

Esempio

Sono considerati luoghi di privata dimora gli studi professionali, stante la mancata apertura indiscriminata al pubblico (Cass.5797/17).

Sono considerati tali anche i cortili condominiali, e pertanto commette reato di violazione di domicilio chi s’introduca, contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo, nel cortile dell’edificio condominiale (Cass. 31700/23).

Per contro, non possono essere considerati luoghi di privata dimora quei luoghi destinati ad attività di lavoro, studio, svago ma ai quali ha accesso chiunque senza il preventivo consenso dell’avente diritto (Cass.10498/18).

Appartenenze dei primi due

Sono quei luoghi caratterizzati da uno stretto rapporto di funzionalità, servizio o accessorietà rispetto all’abitazione o ad altro luogo di privata dimora.

Esempio

Commette il reato di violazione di domicilio chi, entrando in un condominio, si ferma sul pianerottolo e davanti la soglia dell’abitazione di uno dei condomini.

QUALE CONDOTTA INTEGRA IL REATO

Come descritto in premessa, le condotte che integrano il reato sono:

  1. Introdursi nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacitadi chi ha il diritto di escluderlo.
  2.  Introdursi clandestinamente o con l’inganno nei luoghi di cui sopra:
  3. Trattenersi nei detti luoghi contro l’espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero  clandestinamente o con l’inganno.

Casi pratici

Commette il reato di violazione di domicilio chi:

  1. Chi invade lo studio legale dell’avvocato senza permesso per riprendersi dei documenti(Cass.35767/18)
  2. Chi si introduce in un alloggio IACP già assegnato, forzando la porta d’ingresso (Cass.18119/18).
  3. Chi si introduce o permane nei locali della guardia medica fuori dall’orario ordinario senza necessità di assistenza medica (Cass.33518/12).
  4. Il coniuge che, durante la fase della separazione, si introduce nella casa dell’altro coniuge anche se per brevissimo tempo (Cass.6377/10).

QUESTIONI PROCESSUALI

La violazione di domicilio è un reato procedibile a querela della persona offesa, a meno che il reo non sia armato o commetta violenza su persone o sulle cose ( in quest’ultimo caso se avviene verso persone incapaci per età o infermità).

Tale reato prevede l’arresto facoltativo, ciò significa che gli ufficiali e gli agenti di Polizia giudiziaria provvedono all’arresto in flagranza di reato, ma solo se la misura sia giustificata:

  • dalla gravità del fatto;
  • dalla pericolosità sociale del soggetto, desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto (art. 381, comma 4, c.p.p.),

Purtroppo, da ciò deriva una notevole disparità di trattamento, legata, soprattutto, alla discrezionalità di chi interviene.

Avv. Fortunato Capellupo

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