{"id":240,"date":"2025-06-06T09:39:06","date_gmt":"2025-06-06T07:39:06","guid":{"rendered":"https:\/\/studiolegalecapellupo.net\/?p=240"},"modified":"2025-06-06T09:39:09","modified_gmt":"2025-06-06T07:39:09","slug":"i-lavori-di-manutenzione-e-ristrutturazione-dellimmobile-garanzia-per-vizi-e-difformita-e-rovina","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/studiolegalecapellupo.net\/?p=240","title":{"rendered":"I LAVORI DI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELL\u2019IMMOBILE GARANZIA PER VIZI E DIFFORMITA\u2019 E ROVINA"},"content":{"rendered":"\n<p>\u00a0 <\/p>\n\n\n\n<p>La differenza principale tra la garanzia di cui all&#8217;art. 1667 c.c.(vizi e difformit\u00e0) e l&#8217;art. 1669 c.c.(rovina di immobile) riguarda la gravit\u00e0 del difetto e il tempo entro cui la responsabilit\u00e0 dell&#8217;appaltatore pu\u00f2 essere fatta valere.<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\" type=\"1\"><li>Altra fondamentale differenza \u00e8 che la responsabilit\u00e0 ex art. 1667 c.c. ha natura contrattuale, mentre la responsabilit\u00e0 ex art. 1669 c.c. ha natura extracontrattuale, con tutto ci\u00f2 che ne deriva in termini di prova e risarcimento danni.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>GARANZIA PER VIZI E DIFFORMITA\u2019<\/p>\n\n\n\n<p>Quando sono stati eseguiti integralmente i lavori di ristrutturazione, l\u2019appaltatore ( colui che ha eseguito i lavori) deve garantire che l\u2019opera eseguita non presenti n\u00e9 vizi( cio\u00e8 difetti sulle modalit\u00e0 o qualit\u00e0 dell\u2019opera rispetto alle regole dell\u2019arte) o difformit\u00e0 (cio\u00e8 differenze rispetto al progetto o a quanto pattuito).<\/p>\n\n\n\n<p>Questo tipo di garanzia \u00e8 prevista dall\u2019art. 1667 c.c. ed opera a queste due condizioni:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\" type=\"1\"><li><strong><u>L\u2019opera sia stata integralmente eseguita, <\/u><\/strong>in quanto se l\u2019opera non \u00e8 stata completata trova applicazione la disciplina dell\u2019inadempimento contrattuale (Cass.4511\/19);<\/li><li><strong><u>Vi sia stata la violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole dell\u2019arte imposte dalla tecnica<\/u><\/strong> e questo anche se il lavoro \u00e8 stato eseguito su progetto altrui o vi \u00e8 stata ingerenza del committente (purch\u00e8 residui autonomia esecutiva all\u2019appaltatore)o anche se vi \u00e8 stato un errore del direttore dei lavori conosciuto o conoscibile e non segnalato<strong><u>;<\/u><\/strong><\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>Le parti possono modulare tale tipo di garanzia, prevedendo maggiori o minori oneri per le parti, ma bisogna ricordare che , ai sensi dell\u2019art. 1229 c.c.:<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>&nbsp;\u201c1. \u00c8 nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilit\u00e0 del debitore per dolo o per colpa grave.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>2.\u00c8 nullo altres\u00ec qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilit\u00e0 per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.\u201d.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia, questa garanzia non opera se il committente ha accettato l\u2019opera ed i vizi erano conosciuti o conoscibili con l\u2019ordinaria diligenza e l\u2019appaltatore non li ha taciuti in mala fede (art.1667 c.c.).<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, non sussiste la garanzia dell\u2019appaltatore se:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\" type=\"1\"><li>L\u2019appaltatore \u00e8 un mero esecutore del committente, senza alcuna possibilit\u00e0 di iniziativa( cass.11815\/11).<\/li><li>L\u2019appaltatore denuncia tempestivamente i difetti del progetto ma il committente gli ordina di eseguire comunque l\u2019opera (Cass. 1611\/15).<\/li><li>Il difetto dipende dal progetto fornito dal committente e non \u00e8 conoscibile con l\u2019ordinaria perizia (Cass.12882\/20).<\/li><li>L\u2019appaltatore informa tempestivamente il committente dell\u2019incongruit\u00e0 delle direttive ricevute(Cass.1294\/03).<\/li><li>L\u2019appaltatore denuncia tempestivamente i vizi dei materiali fornitigli dal committente.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>CHI PUO\u2019 INVOCARE LA GARANZIA PER VIZI E DIFFORMITA\u2019 DELL\u2019OPERA<\/p>\n\n\n\n<p>In generale, solo il commitente pu\u00f2 far valere la garanzia per vizi e difformit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia, <strong><u>in caso di lavori condominiali,<\/u><\/strong> anche i singoli condomini possono agire verso l\u2019appaltatore(Cass.17118\/06).<\/p>\n\n\n\n<p>CHI PUO\u2019 ESSERE CHIAMATO IN GIUDIZIO<\/p>\n\n\n\n<p>Naturalmente, l\u2019azione giudiziale per vizi e difformit\u00e0 \u00e8 esercitata in primis verso l\u2019appaltatore.<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia, possono essere chiamati a rispondere in giudizio:<\/p>\n\n\n\n<p><strong>-Il progettista,<\/strong> se i vizi e le difformit\u00e0 dipendono anche dai suoi errori, sar\u00e0 responsabile in solido con l\u2019appaltatore ed il direttore dei lavori.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>-Il direttore dei lavori, <\/strong>se ha omesso colposamente di vigilare ed Impartire le disposizioni per la corretta esecuzione dei lavori, anch\u2019egli sar\u00e0 responsabile solidalmente con l\u2019appaltatore.<\/p>\n\n\n\n<p>In questo caso, il committente potr\u00e0 agire anche nei confronti di un solo soggetto per l\u2019intero, sar\u00e0 questi poi a rivalersi in regresso contro l\u2019altro responsabile.<\/p>\n\n\n\n<p>LA DENUNCIA DEI VIZI E DELLE DIFFORMITA\u2019<\/p>\n\n\n\n<p>Quando il committente rileva dei vizi o delle difformit\u00e0 deve denunciarle all\u2019appaltatore, salvo che questi ne abbia riconosciuto l\u2019esistenza, anche implicitamente ( ad es. perch\u00e9 si attiva per le riparazioni).<\/p>\n\n\n\n<p><strong><u>Se si tratta di vizi o difformit\u00e0 palesi, deve denunciarli al momento del collaudo\/verifica.<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Se si tratta di vizi o difformit\u00e0 occulte, <strong><u>entro 60 giorni dalla scoperta<\/u><\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Il termine di 60 giorni, decorre da quando il committente si rende conto che il vizio o la difformit\u00e0 derivano dall\u2019imperfetta esecuzione dell\u2019opera da parte del committente, ad esempio, qualora il committente abbia incaricato un tecnico di redigere una perizia, tale termine decorre dalla conoscenza di tale perizia.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><u>Il committente, ha l\u2019onere di provare sia la denuncia sia la sua tempestivit\u00e0.<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong><u>In caso di lavori in condominio<\/u><\/strong>, il termine dei 60 giorni decorre dal momento in cui i vizi e le difformit\u00e0 sono evidenziati nel verbale di assemblea condominiale (Cass.26233\/13), a prescindere dal deposito di una verifica tecnica.<\/p>\n\n\n\n<p>FORMA DELLA DENUNCIA<\/p>\n\n\n\n<p>La denuncia e a forma libera , quindi potr\u00e0 essere validamente fatta anche oralmente (salvo i problemi legati alla prova) e deve contenere un\u2019esposizione, anche sommaria , dei vizi o delle difformit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Va precisato che, anche se l\u2019indicazione dei vizi o difformit\u00e0 \u00e8 sommaria, la denuncia conserva la sua validit\u00e0 anche per quei difetti accertabili nella loro reale sussistenza solo in un momento successivo.(Cass.11520\/11)<\/p>\n\n\n\n<p>AZIONI GIUDIZIALI CONTRO L\u2019APPALTATORE<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Se i vizi, rendono l\u2019opera inidonea alla sua destinazione<\/strong>, il committente pu\u00f2 chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento.<\/p>\n\n\n\n<p>In tutti gli altri casi, il committente pu\u00f2 , alternativamente, chiedere:<\/p>\n\n\n\n<p>-L\u2019eliminazione dei difetti a spese dell\u2019appaltatore;<\/p>\n\n\n\n<p>-La riduzione proporzionale del prezzo;<\/p>\n\n\n\n<p>In ogni caso, il committente pu\u00f2 chiedere il risarcimento del danno, sia in via autonoma che cumulativamente ad una delle precedenti azioni.<\/p>\n\n\n\n<p>Le azioni del committente(ivi compreso il risarcimento del danno) <strong><u>si prescrivono nel termine di due anni<\/u><\/strong>, che decorrono dalla consegna dei lavori.<\/p>\n\n\n\n<p>VIZI DELLE OPERE EDILI<\/p>\n\n\n\n<p>Quando oggetto del contratto \u00e8 un edificio o un immobile, destinato ad avere lunga durata, l\u2019appaltatore assume una garanzia decennale, in tal senso si rammenta che, in caso di vendita di immobili da costruire o ultimare, ex <strong>art. 4<\/strong> del <strong>Decreto Legislativo 122\/2005 <\/strong>il <strong>costruttore<\/strong> \u00e8 <strong>obbligato <\/strong>a <strong>stipulare e consegnare<\/strong>, all\u2019atto del trasferimento della propriet\u00e0, una polizza assicurativa indennitaria decennale, definita <strong>Polizza decennale postuma.<\/strong>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Ci\u00f2 premesso,&nbsp; &nbsp;l\u2019art. 1669 c.c. stabilisce che:<\/p>\n\n\n\n<p><em>\u201c1. Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l&#8217;opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l&#8217;appaltatore \u00e8 responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purch\u00e9 sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>2. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Questa garanzia, opera sia in presenza di una costruzione ex novo che di una ristrutturazione( cass. SS.UU. 7756\/17<\/p>\n\n\n\n<p>\u201c<em>L\u2019art. 1669 c.c. \u00e8 applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di&nbsp;quest\u2019ultimo\u201d<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Sempre la stessa Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 7756\/2017 ha elencato con precisione i <strong>difetti di costruzione<\/strong> oggetto di garanzia decennale:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>lo <strong>scollamento<\/strong> o la <strong>rottura<\/strong> della <strong>pavimentazione interna<\/strong> agli appartamenti ed <strong>esterna<\/strong> (ossia presente sulle scale) e le annesse porzioni di muro;&nbsp;<\/li><li>la <strong>rottura <\/strong>di opere <strong>comuni <\/strong>legate alla <strong>pavimentazione e impiantistica<\/strong>;&nbsp;<\/li><li>le <strong>infiltrazioni <\/strong>nelle parti interne e comuni, dovute quindi ad una scarsa impermeabilizzazione;&nbsp;<\/li><li>l\u2019inefficienza e il <strong>malfunzionamento<\/strong> legato agli <strong>impianti idrici<\/strong> e alla <strong>fossa biologica<\/strong>;<\/li><li>la mancata operativit\u00e0 degli <strong>ascensori<\/strong>;&nbsp;<\/li><li>gli eventuali non funzionamenti dell\u2019impianto di<strong> riscaldamento<\/strong>, autonomo o centralizzato;&nbsp;<\/li><li>il crollo o il disfacimento delle <strong>facciate esterne <\/strong>(incluse le piccole fessure nell\u2019intonaco).&nbsp;<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Tuttavia, Il costruttore non \u00e8 invece ritenuto responsabile nei confronti dei <strong>difetti estetici,<\/strong> per i quali il legislatore applica la disciplina di cui all\u2019<strong>art. 1667 <\/strong>del <strong>Codice Civile<\/strong>.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>SOGGETTI RESPONSABILI<\/p>\n\n\n\n<p>Anche in questo caso, in primis risponde l\u2019appaltatore, e con lui, a seconda delle responsabilit\u00e0 del caso, il progettista, il direttore dei lavori e finanche i consulenti.<\/p>\n\n\n\n<p>DENUNCIA<\/p>\n\n\n\n<p>La denuncia dei gravi difetti va fatta entro 1 anno dalla scoperta, intesa come cosciente presa d\u2019atto del difetto (normalmente a seguito di perizia) e l\u2019azione va esercitata entro 1 anno dalla denuncia del vizio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p class=\"text-justify mb-2\" >\u00a0 La differenza principale tra la garanzia di cui all&#8217;art. 1667 c.c.(vizi e difformit\u00e0) e l&#8217;art. 1669 c.c.(rovina di immobile) riguarda la gravit\u00e0 del difetto e il tempo entro cui la responsabilit\u00e0 dell&#8217;appaltatore pu\u00f2 essere fatta valere. 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