{"id":213,"date":"2025-02-27T09:59:36","date_gmt":"2025-02-27T08:59:36","guid":{"rendered":"https:\/\/studiolegalecapellupo.net\/?p=213"},"modified":"2025-03-07T21:22:03","modified_gmt":"2025-03-07T20:22:03","slug":"la-diffamazione-on-line","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/studiolegalecapellupo.net\/?p=213","title":{"rendered":"LA DIFFAMAZIONE ON LINE"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>PREMESSA<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Al giorno d\u2019oggi, con l\u2019uso intensivo dei social network, capita sempre pi\u00f9 spesso di trovarsi impelagati in discussioni a distanza con soggetti&nbsp; sconosciuti, i quali, sentendosi protetti da queste \u201cdistanze\u201d telematiche si abbandonano a commenti spesso violenti e denigratori nei confronti di un dato soggetto, i famosi \u201cleoni da tastiera\u201d che tutti conosciamo.<\/p>\n\n\n\n<p>Ma in queste circostanze, quando un commento verso una persona pu\u00f2 costituire reato?<\/p>\n\n\n\n<p>Cominciamo col dire che i reati connessi a discorsi aggressivi o diffamanti verso un soggetto possono essere vari, dal reato di minaccia a quello di atti persecutori (il c.d. stalking), ma l\u2019ipotesi sicuramente pi\u00f9 diffusa \u00e8 quella del reato di diffamazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Ai sensi dell\u2019art.595 c.p. si ha diffamazione quando un soggetto comunicando con pi\u00f9 persone offende l\u2019altrui reputazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Pi\u00f9 precisamente, perch\u00e9 si abbia diffamazione \u00e8 necessario che :<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\" type=\"1\"><li>La comunicazione lesiva avvenga con pi\u00f9 persone ed in assenza della vittima.<\/li><li>La comunicazione sia lesiva dell\u2019altrui reputazione;<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>Analizziamo questi due elementi costitutivi<\/p>\n\n\n\n<p><strong>LA COMUNICAZIONE CON UNA PLURALITA\u2019 DI PERSONE IN ASSENZA DELLA VITTIMA<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il primo profilo , distingue la diffamazione ( che \u00e8 un reato) dall\u2019ingiuria che invece \u00e8 un illecito civile con sanzioni esclusivamente civili, prevalentemente sul piano risarcitorio.<\/p>\n\n\n\n<p>E\u2019 un aspetto fondamentale perch\u00e9, nei social, assistiamo ad una comunicazione tra pi\u00f9 persone, con la presenza simultanea di vittima e carnefice e quindi si potrebbe pensare che un offesa su facebook o in una chat whatsapp integri sempre l\u2019ipotesi dell\u2019ingiuria e non della diffamazione, ma la realt\u00e0 \u00e8 pi\u00f9 complessa di cos\u00ec.<\/p>\n\n\n\n<p>Infatti, si ha ingiuria se la vittima ha una conoscenza immediata del messaggio, ma , se ne ha conoscenza in un momento successivo, come spesso avviene, il reato \u00e8 quello di diffamazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Sul punto, con <a href=\"https:\/\/arclex.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/cassazione-penale-sentenza-27540-2023-pdf.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">sentenza n. 27540\/2023<\/a>, la S.C. di Cassazione, Sezione V Penale, ha affermato che \u201c<em>nel caso di invio di espressioni offensive a una chat di gruppo si configura l\u2019ingiuria quando vi sia contestualit\u00e0 fra comunicazione dell\u2019offesa e recepimento della stessa da parte dell\u2019offeso: in difetto di contestualit\u00e0, si configura la diffamazione<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>LA COMUNICAZIONE LESIVA DELL\u2019 ALTRUI REPUTAZIONE<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Secondo l\u2019orientamento giurisprudenziale pi\u00f9 consolidato, per reputazione si intende quel patrimonio di stima, di fiducia, di credito accumulato dal singolo nella societ\u00e0 e, in particolare, nell\u2019ambiente in cui quotidianamente vive ed opera.(Da ultimo Cass.14402\/24)<\/p>\n\n\n\n<p>Detto ci\u00f2, affinch\u00e8 si configuri il reato, \u00e8 necessario che la comunicazione sia oggettivamente idonea a ledere la reputazione del soggetto passivo.<\/p>\n\n\n\n<p>Pertanto, la portata diffamatoria di una comunicazione non va valutata in relazione alla percezione del soggetto passivo ed alla sua \u201csuscettibilit\u00e0\u201d, ma bisogna tenere conto di quanto la stessa leda oggettivamente la sua reputazione come sopra intesa.<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia, in presenza di date circostanze, la comunicazione seppur oggettivamente lesiva della reputazione, non costituisce reato, e sono i casi di esercizio dei seguenti diritti:<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Diritto di cronaca<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Secondo la Giurisprudenza (Cass. 27969\/22 del 19.07.2022), nell\u2019era dei social network tale diritto compete a tutti e non solo ai giornalisti.<\/p>\n\n\n\n<p>Per\u00f2, affinch\u00e8 sussista tale scriminante, \u00e8 necessario che:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\" type=\"1\"><li>I fatti narrati corrispondano alla verit\u00e0 della notizia quale risulta al momento della diffusione(verit\u00e0).<\/li><li>I fatti devono essere esposti quel tanto che basta a che sia esposta la notizia (continenza)<\/li><li>I fatti narrati devono rivestire un interesse per l\u2019opinione pubblica (pertinenza).<\/li><li>I fatti narrati devono essere attuali, se la notizia \u00e8 vecchia e non riveste pi\u00f9 importanza per l\u2019opinione pubblica,non pu\u00f2 utilizzarsi questa SCRIMINANTE.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p><strong>Diritto di critica<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Consiste nel dissentire dalle opinioni espresse da altri, sottoponendo a critica le altrui tesi, affermazioni e condotte, sempre con fatti veri,continenti e pertinenti, senza sfociare nell\u2019aggressione gratuita ed immotivata dell\u2019altrui reputazione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>COME TUTELARSI<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La diffamazione effettuata online, \u00e8 pacificamente considerata diffamazione aggravata ex art.595 cp commi 2,3 e 4. Reato di competenza del Tribunale in composizione monocratica.<\/p>\n\n\n\n<p>Entro tre mesi dall\u2019evento diffamatorio, \u00e8 possibile sporgere querela per diffamazione.<\/p>\n\n\n\n<p>In tal senso, i termini decorrono dalla pubblicazione del messaggio diffamatorio, salvo la persona offesa non provi di averne avuto percezione in un momento successivo.<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo la giurisprudenza dominante, Il giudice competente va individuato con criterio del luogo del domicilio dell&#8217;imputato( <a href=\"https:\/\/i2.res.24o.it\/pdf2010\/Editrice\/ILSOLE24ORE\/QUOTIDIANI_VERTICALI\/Online\/_Oggetti_Embedded\/Documenti\/2021\/01\/14\/854.pdf\">Corte di Cassazione, Sezione V, con la sentenza del 12 gennaio 2021 n. 854<\/a>)<\/p>\n\n\n\n<p>Incardinato il procedimento penale , ci si potr\u00e0 costituire parte&nbsp; civile e chiedere, a seconda dei casi:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\" type=\"1\"><li>Rettifica<\/li><li>Risarcimento del danno<\/li><li>Sequestro pagina web<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p class=\"text-justify mb-2\" >PREMESSA Al giorno d\u2019oggi, con l\u2019uso intensivo dei social network, capita sempre pi\u00f9 spesso di trovarsi impelagati in discussioni a distanza con soggetti&nbsp; sconosciuti, i quali, sentendosi protetti da queste \u201cdistanze\u201d telematiche si abbandonano a commenti spesso violenti e denigratori nei confronti di un dato [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":214,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[5],"class_list":["post-213","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-diritto-penale","tag-senza-categoria"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/studiolegalecapellupo.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/213","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/studiolegalecapellupo.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/studiolegalecapellupo.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/studiolegalecapellupo.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/studiolegalecapellupo.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=213"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/studiolegalecapellupo.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/213\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":215,"href":"https:\/\/studiolegalecapellupo.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/213\/revisions\/215"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/studiolegalecapellupo.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/214"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/studiolegalecapellupo.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=213"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/studiolegalecapellupo.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=213"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/studiolegalecapellupo.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=213"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}