{"id":1,"date":"2021-05-14T17:29:45","date_gmt":"2021-05-14T15:29:45","guid":{"rendered":"https:\/\/studiolegalecapellupo.net\/?p=1"},"modified":"2025-03-07T21:23:10","modified_gmt":"2025-03-07T20:23:10","slug":"ciao-mondo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/studiolegalecapellupo.net\/?p=1","title":{"rendered":"LA RESPONSABILITA&#8217; DEL DATORE PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO"},"content":{"rendered":"\n<p>Nell\u2019ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro, la responsabilit\u00e0 del datore di lavoro \u00e8 estremamente ed intrinsecamente legata a tutti i fattori rientranti nel processo produttivo, ivi compreso il fattore umano, con una portata che rasenta la responsabilit\u00e0 oggettiva.<\/p>\n\n\n\n<p>Scopo di questo contributo, \u00e8 chiarire i collegamenti tra responsabilita per infortunio sul lavoro e comportamento del Lavoratore e , quando, il comportamento del Lavoratore, pu\u00f2 esonerare il Datore di lavoro da responsabilit\u00e0 per l\u2019infortunio eventualmente occorsogli.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Lavoratore \u00e8, naturalmente, il primo beneficiario delle norme prevenzionistiche, e destinatario primario della tutela che le stesse predispongono, sebbene, come chiarito dalla giurisprudenza, egli stesso debba considerarsi a sua volta responsabile della sua sicurezza e di quella dei propri compagni di lavoro (Cass.23292\/11).<\/p>\n\n\n\n<p>Questa visione del lavoratore quale soggetto attivo della sicurezza sul lavoro, viene confermata dall\u2019art. 20 del Dlgs81\/2008 che, al comma 1, prevede tutta una serie di obblighi a carico del lavoratore&nbsp; e pi\u00f9 precisamente:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\" type=\"1\"><li>a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all&#8217;adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;<\/li><li>b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;<\/li><li>c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto, nonch\u00e9 i dispositivi di sicurezza;<\/li><li>d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;<\/li><li>e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonch\u00e9 qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell&#8217;ambito delle proprie competenze e possibilit\u00e0 e fatto salvo l&#8217;obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;<\/li><li>f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;<\/li><li>g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;<\/li><li>h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;<\/li><li>i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>Obblighi, rafforzati dalla tutela penale prevista dal successivo art.59 delDlgs 81\/2008 che stabilisce al comma 1 che i lavoratori sono puniti:<\/p>\n\n\n\n<p><br><em>a) con l\u2019arresto fino a un mese o con l\u2019ammenda da 219,20 a 657,60 euro per la violazione degli<\/em><em><br><\/em><em>articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e 43, comma 3, primo periodo;<\/em><em><br><\/em><em>b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 euro per la violazione dell\u2019articolo 20 comma 3.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Nella prassi, \u00e8 frequente che nel processo produttivo dell\u2019infortunio, si inserisca causalmente proprio il comportamento del lavoratore che, con negligenza, imprudenza o imperizia, oppure violando una norma di sicurezza , da origine al proprio o altrui infortunio.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Tuttavia, anche in questi casi, \u00e8 del tutto eccezionale che venga attribuita rilevanza al comportamento colposo del lavoratore ai fini di una eventuale esenzione da responsabilit\u00e0 del datore di lavoro, questo perch\u00e9, come ribadito dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n.27183 del 30giugno 2015<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>\u201cLa circostanza del ricorso di un\u2019eventuale imprudenza o negligenza del lavoratore infortunato nell\u2019esercizio delle incombenze affidategli, non vale in ogni caso ad escludere la responsabilit\u00e0 del datore di lavoro, dovendo ritenersi ricompreso,entro l\u2019ambito delle responsabilit\u00e0 di quest\u2019ultimo,l\u2019obbligo di prevenire anche l\u2019ipotesi di una condotta imprudente o negligente del lavoratore\u2026\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Pertanto, <strong><u>il comportamento colposo del Lavoratore non esonera <\/u><\/strong>il Datore dalla responsabilit\u00e0 per l\u2019infortunio occorsogli.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Nonostante ci\u00f2, come chiarisce la stessa giurisprudenza sopra citata :<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>\u201c il datore di lavoro, infatti, in quanto destinatario delle norme antinfortunistiche, <strong><u>\u00e8 esonerato<\/u><\/strong> da responsabilit\u00e0 quando il comportamento&nbsp; del dipendente, rientrante nelle mansioni che gli sono proprie, <strong>sia assolutamente abnorme<\/strong>, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in <strong>qualcosa di radicalmente ed ontologicamente diverso dalle ipotizzabili e,quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell\u2019esecuzione del lavoro\u201d.<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Quindi, il datore va esente da responsabilit\u00e0 penale quando il comportamento del lavoratore risulti <\/em><em><strong>\u201cabnorme\u201d,<\/strong><\/em><em> restando da chiarire a questo punto cosa si intenda per comportamento abnorme.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Fermo restando che le sentenze che riconoscono l\u2019abnormit\u00e0 del comportamento del lavoratore si contano sulla punta delle dita, secondo l\u2019orientamento pi\u00f9 consolidato \u00e8 abnorme il comportamento:<\/em><\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\" type=\"1\"><li><em>Che si pone al di fuori dell\u2019area di rischio prevedibile (quindi comportamento non rientrante nelle mansioni del lavoratore);<\/em><\/li><li><em>Oppure, che rientra nelle mansioni svolte, ma viene eseguito con modalit\u00e0 talmente eccezionali ed assurde da porre in essere una situazione di rischio imprevedibile dal datore di lavoro .<\/em><\/li><\/ol>\n\n\n\n<p><em>In conclusione, poich\u00e9 il sistema normativo e giurisprudenziale sulla sicurezza sul lavoro, delinea sostanzialmente un modello di lavoratore, considerato in s\u00e8 potenzialmente imprudente ed incapace di badare a s\u00e9 stesso, l\u2019esecuzione del dovere di vigilanza del datore di lavoro deve rasentare la pedanteria.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Avv. Fortunato Capellupo<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p class=\"text-justify mb-2\" >Nell\u2019ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro, la responsabilit\u00e0 del datore di lavoro \u00e8 estremamente ed intrinsecamente legata a tutti i fattori rientranti nel processo produttivo, ivi compreso il fattore umano, con una portata che rasenta la responsabilit\u00e0 oggettiva. 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